Due euro che sembrano poca cosa, ma se dimentichi di applicarli o di versarli al momento giusto rischi sanzioni del 30% sull'imposta evasa più interessi. Il bollo sulla fattura elettronica riguarda soprattutto chi emette fatture senza IVA: forfettari, medici, intermediari finanziari, esportatori. In questa guida vediamo quando si applica la marca da bollo da 2 euro, come funziona il bollo virtuale dal 2014, chi paga, come si compila l'XML, come si versa via F24 trimestrale e quattro esempi numerici concreti per ogni categoria di emittente.

Quando si applica il bollo da 2 euro
La regola di base la trovi nell'articolo 13 del DPR 642/1972 e nella sua tabella allegata: il bollo da 2 € è dovuto su ogni fattura, ricevuta, quietanza e documento simile quando l'imposta sul valore aggiunto non è esposta. Per le fatture elettroniche questa regola si è semplicemente trasferita dal francobollo cartaceo al bollo virtuale.
Art. 13, n. 1, Tariffa allegata al DPR 642/1972: "Fatture, note, conti, e simili documenti recanti addebitamenti o accreditamenti, ricevute e quietanze rilasciate dal creditore [...] per somme superiori a euro 77,47 — euro 2,00."
La soglia di 77,47 € non è arbitraria: corrisponde alle vecchie 150.000 lire convertite in euro nel 2002. Se l'imponibile della singola fattura supera questo valore e non c'è IVA esposta, scatta l'obbligo. Sotto soglia il bollo non è dovuto, anche se il documento è esente o fuori campo.
I tre scenari principali in cui la fattura "non riporta IVA" sono:
- Operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/72 (medici, professori privati, assicurazioni, locazioni esenti);
- Operazioni fuori campo IVA per mancanza di territorialità (art. 7-ter DPR 633/72: servizi B2B verso clienti UE/extra-UE);
- Operazioni non imponibili (art. 8, 8-bis, 9 DPR 633/72: esportazioni, cessioni a esportatori abituali con dichiarazione di intento).
A questi si aggiunge il regime forfettario: per legge il forfettario non addebita IVA in fattura (art. 1 c. 58 L. 190/2014), quindi è il caso più frequente di bollo virtuale nelle micro-imprese.
Tabella scenari: bollo sì o no
| Scenario | IVA esposta? | Imponibile | Bollo 2 € |
|---|---|---|---|
| Fattura ordinaria con IVA 22% | Sì | qualunque | NO |
| Forfettario, fattura 1.500 € | No | > 77,47 € | SÌ |
| Forfettario, fattura 60 € | No | ≤ 77,47 € | NO |
| Medico (esente art. 10) | No | > 77,47 € | SÌ |
| Servizio B2B verso cliente tedesco (art. 7-ter) | No (fuori campo) | > 77,47 € | SÌ |
| Cessione a esportatore abituale (lett. d intento) | No (non imp.) | > 77,47 € | SÌ |
| Esportazione extra-UE art. 8 | No (non imp.) | > 77,47 € | NO (esenzione specifica) |
| Operazione in reverse charge interno (art. 17 c.6) | No (rev. ch.) | qualunque | NO |
Le esportazioni extra-UE e le cessioni intracomunitarie di beni godono di un'esenzione specifica dal bollo per non penalizzare l'export. Il reverse charge interno non sconta bollo perché il debitore d'imposta è il cessionario.
Chi paga il bollo
Per legge il bollo è a carico dell'emittente: l'art. 22 DPR 642/72 individua nel cedente del bene o prestatore del servizio il soggetto obbligato verso lo Stato. È lui che deve garantire l'assolvimento dell'imposta e risponde in caso di mancato versamento, indipendentemente dal comportamento del cliente.
Nella pratica, però, è quasi universale riaddebitare il bollo al cliente come spesa accessoria: in fattura compare una riga del tipo "Bollo virtuale art. 13 DPR 642/72: 2,00 €" sommata al totale. È legittimo ed esplicitamente previsto dalla circolare AdE 16/E/2015. Il bollo riaddebitato:
- non concorre alla base imponibile IVA (art. 15 c.1 n.3 DPR 633/72): è una spesa "anticipata in nome e per conto" del cliente;
- non concorre al reddito del professionista (anche per i forfettari l'addebito di 2 € non aumenta i ricavi);
- va indicato in fattura ma fuori dal totale imponibile, in una riga separata o nelle "spese accessorie".
Attenzione alla distinzione cruciale: "addebito al cliente" ≠ "obbligo verso lo Stato". Se il cliente non paga la fattura, il fornitore è comunque tenuto a versare il bollo all'Agenzia delle Entrate. La circolare 14/E/2019 ha chiarito che il bollo dovuto matura al momento dell'emissione della fattura, non dell'incasso. Significa che il forfettario con cliente moroso anticipa di tasca sua i 2 € (anche se l'AdE glieli sta già contando per il F24 trimestrale).
I 4 casi tipici di applicazione
Riepiloghiamo le quattro categorie di operazioni che generano bollo, ciascuna con un'inquadratura normativa precisa.
Tutte le fatture superiori a 77,47 € emesse in regime forfettario scontano il bollo: il forfettario per legge non espone IVA, quindi rientra nella regola generale dell'art. 13 DPR 642/72. È la categoria numericamente più grande: oltre 2 milioni di partite IVA in Italia.
Prestazioni medico-sanitarie, didattiche private, assicurative e finanziarie: l'IVA non si applica per natura dell'operazione. Il bollo è dovuto sopra 77,47 €. Esempio classico: parcella di un medico libero professionista da 200 €.
Prestazioni di servizi a clienti professionali UE o extra-UE non rilevanti territorialmente in Italia. Tipico caso del consulente che fattura a una società tedesca con codice destinatario estero: in fattura compare il codice natura
N2.1 e il bollo si applica.
Cessioni a esportatori abituali con dichiarazione di intento (codice natura
N3.5), operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali. Il bollo è dovuto. Restano fuori le esportazioni vere e proprie ex art. 8 c.1 lett. a/b, esonerate.
Bollo virtuale e cartaceo: cos'è cambiato dal 2014
Fino al 2014 il bollo si applicava fisicamente: francobollo da 2 € sulla copia cartacea della fattura, da incollare e annullare. Con il DM 17 giugno 2014, attuativo dell'art. 6 DM 23/01/2004, il legislatore ha autorizzato il bollo virtuale per le fatture elettroniche e ha unificato la rendicontazione su base trimestrale tramite F24.
DM 17/06/2014, art. 6: "L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche è versata mediante modello F24 esclusivamente con modalità telematica. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo."
Il DM 28 dicembre 2018 ha poi spostato le scadenze al fine del secondo mese successivo (con eccezione del primo trimestre, anticipato al 31 maggio per allineamento). Sui POS, scontrini elettronici e corrispettivi telematici il bollo non si applica: l'art. 22 DPR 633/72 e i DM successivi sui registratori telematici ne hanno previsto l'esclusione, perché si tratta di operazioni IVA-rilevanti dove l'imposta è già esposta.
Come si gestiscono operativamente
Dal 2019 la gestione è quasi completamente automatizzata, ma serve sapere cosa succede sotto il cofano.
1. Indicazione in fattura (XML)
Nel tracciato XML della fattura elettronica, il blocco da compilare è <DatiBollo> dentro <DatiGeneraliDocumento>:
<BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>— flag che dichiara l'assolvimento virtuale;<ImportoBollo>2.00</ImportoBollo>— importo (sempre 2 €).
Senza questo blocco lo SDI non scarta la fattura (i controlli di scarto SDI non includono il bollo), ma l'AdE rileva l'omissione in sede di calcolo trimestrale e ti contesta la differenza.
2. Riaddebito al cliente: due opzioni
a) Con riaddebito formale: una riga distinta nel corpo della fattura tipo "Bollo virtuale art. 13 DPR 642/72 — 2,00 €", fuori imponibile IVA, sommata al totale.
b) Senza riaddebito: la fattura non riporta la voce di addebito, il fornitore se ne fa carico. Soluzione spesso adottata da forfettari per fatture a privati o per clienti consolidati.
3. Diagramma del flusso F24 trimestrale
Dal 2019 l'Agenzia delle Entrate, grazie ai dati del SDI, calcola direttamente l'importo dovuto. Il flusso è:
| Step | Cosa succede |
|---|---|
| 1. Emissione fattura | Tu inserisci <BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale> in XML |
| 2. AdE accumula | Il SDI invia i dati a "Fatture e Corrispettivi", il sistema somma i 2 € |
| 3. Notifica trimestrale | A inizio del mese di scadenza compare l'importo dovuto nel portale |
| 4. Verifica e integrazione | Puoi confermare, modificare in più o segnalare fatture omesse (entro il 15 del mese successivo al trimestre) |
| 5. F24 | Pagamento entro la scadenza con codice tributo trimestrale |
| 6. Quietanza | L'AdE riceve la quietanza F24 e chiude il trimestre |
F24 e codici tributo
L'imposta si versa esclusivamente per via telematica (F24 con home banking, EntratelFisconline o intermediario abilitato). I codici tributo istituiti dalla risoluzione AdE 42/E/2019 sono:
| Codice | Trimestre | Periodo coperto | Scadenza |
|---|---|---|---|
2521 | I trimestre | gennaio-marzo | 31 maggio |
2522 | II trimestre | aprile-giugno | 30 settembre |
2523 | III trimestre | luglio-settembre | 30 novembre |
2524 | IV trimestre | ottobre-dicembre | 28 febbraio (anno successivo) |
Compilazione del modello F24: sezione "Erario", codice tributo nella colonna apposita, anno di riferimento (es. 2026), importo a debito. Se servono più codici (esempio: anche sanzioni e interessi per ravvedimento) si compila una riga per codice.
Soglia minima 250 €: il rinvio al trimestre successivo
Per evitare F24 da pochi euro, il DM 28/12/2018 ha previsto che se l'imposta dovuta in un trimestre è inferiore a 250 € il versamento può essere posticipato al trimestre successivo, e così via fino al IV trimestre (entro 28 febbraio dell'anno dopo, dove invece il versamento è dovuto comunque). Aiuta i forfettari con poche fatture all'anno: se nel primo trimestre maturi 30 € di bolli, li accumuli al secondo, terzo o quarto.
Esempi numerici concreti
Quattro casi reali per capire l'impatto annuale.
| Caso | Volumi | Bolli | Totale annuo | F24 effettivi |
|---|---|---|---|---|
| A — Forfettario consulente | 50 fatture × 1.500 € medi | 50 × 2 € | 100 € | 4 F24 (~25 € cad.) o accumulo |
| B — Medico libero prof. | 200 visite × 60 € (sotto soglia) | 0 | 0 € | nessuno |
| C — Avvocato esente | 30 parcelle × 800 € | 30 × 2 € | 60 € | 1 F24 al IV trim. (sotto 250 € cumulativi) |
| D — Intermediario finanz. | 80 fatture × 2.000 € (esenti art. 10) | 80 × 2 € | 160 € | 1 F24 al IV trim. (sotto 250 €) |
Esempio A — Consulente forfettario
Anna è consulente HR in regime forfettario. Emette circa 50 fatture all'anno, importo medio 1.500 € (tutte sopra soglia). Tutte richiedono il bollo: 50 × 2 € = 100 € annui. Distribuiti in 4 trimestri da circa 25 € l'uno: sotto 250 €, può cumulare fino al IV trimestre e fare un solo F24 da 100 € entro il 28 febbraio dell'anno successivo (codice 2524).
Esempio B — Medico con prestazioni sotto soglia
Marco è medico di base con visite specialistiche private. Emette 200 visite all'anno a 60 € l'una (sotto la soglia di 77,47 €): nessun bollo dovuto, nemmeno se le operazioni sono esenti. Il bollo guarda al singolo documento, non al fatturato annuo.
Esempio C — Avvocato in regime ordinario
Elena è avvocata ordinaria, alcune parcelle sono esenti (gratuito patrocinio, art. 10), altre con IVA. Solo le esenti scontano bollo: 30 parcelle × 2 € = 60 € annui. Sotto 250 € → un unico F24 al IV trimestre.
Esempio D — Intermediario finanziario
Studio di mediazione creditizia: 80 fatture esenti (art. 10 DPR 633/72) × 2 € = 160 € annui. Anche qui, accumulo al IV trimestre con codice tributo 2524.
Errori comuni
Quattro situazioni in cui i contribuenti sbagliano spesso, secondo le contestazioni AdE più frequenti:
- Dimenticare il bollo su fattura forfettario sopra soglia. L'errore #1: il software non lo applica in automatico, l'utente non se ne accorge. L'AdE rileva l'omissione e contesta tramite avviso bonario;
- Mettere il bollo su una fattura imponibile IVA. Sbagliato per natura: l'IVA esposta esclude il bollo. Se l'hai applicato per errore, lo perdi (non c'è recupero, è ininfluente per il versamento ma fa pagare 2 € in più al cliente);
- Confondere la soglia di 77,47 €. Vale per il singolo documento, non per il totale annuo né per il singolo cliente. Anche due fatture da 50 € allo stesso cliente non sommano per superare la soglia: vanno valutate singolarmente;
- Non versare entro il termine trimestrale. L'omesso versamento è sanzionato al 30% dell'imposta dovuta (art. 13 D.Lgs. 471/97) più interessi legali. Con il ravvedimento operoso la sanzione si riduce sensibilmente (dallo 0,1% giornaliero fino a 4,29%), ma resta un costo evitabile.
Software e automazione
Su Fatturah.it il bollo virtuale è applicato automaticamente ogni volta che l'imponibile della fattura supera 77,47 € in regime forfettario, esente o non imponibile. Generiamo l'XML con i tag <BolloVirtuale> e <ImportoBollo> già compilati, riportiamo la riga di riaddebito al cliente (configurabile) e nel dashboard vedi in tempo reale quanto stai accumulando trimestre per trimestre: niente sorprese al momento dell'F24.